Leasing e liquidazione giudiziale: niente doppio vantaggio per il concedente. Lo conferma la Cassazione con la sentenza n. 25701/2025

Il principio, ormai consolidato, stabilisce che se il contratto di leasing si scioglie per liquidazione giudiziale dell’utilizzatore, la società di leasing non può trattenere il bene e al contempo pretendere l’intero credito residuo.

L’ammissione al passivo avviene infatti solo per la differenza tra quanto dovuto e il valore del bene restituito.

L’Avv. Claudio Montuori commenta la sentenza oggi su NT+ Diritto de Il Sole 24 Ore.

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