La legge di gara si interpreta con diligenza qualificata: il Consiglio di Stato ribadisce il principio di autoresponsabilità dell’operatore economico.
Nel commento pubblicato su ItaliAppalti, l’Avv. Rizzardo del Giudice analizza la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 16 marzo 2026, n. 2129, dedicata a completezza dell’offerta, soccorso istruttorio e correzione dell’errore materiale. La pronuncia chiarisce i limiti entro cui il concorrente può invocare rimedi successivi alla presentazione dell’offerta, quando la documentazione richiesta non sia stata inserita secondo le modalità previste dal disciplinare.
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